Testo completo del Regolamento ICPC n. 5

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Regolamento n. 5
Ufficio centrale del patto di Stato

La Regolamentazione n. 5, ("Central State Compact Office"), in vigore per la prima volta dal 20 aprile 1982, modificata dall'aprile 1999 e dall'aprile 2002, è modificata come segue:

  1. È responsabilità di ogni Stato parte dell'Interstate Compact on the Placement of Children stabilire una procedura in base alla quale tutti i rinvii da e verso lo Stato devono essere effettuati attraverso un ufficio centrale del Compact. Per gli Stati che hanno decentrato le attività specifiche relative ai rinvii del patto dall'ufficio centrale del patto a una contea, a un ufficio locale o a un'agenzia designata, la contea, l'ufficio locale o l'agenzia designata avranno la stessa autorità e responsabilità rispetto a tali attività specifiche relative ai rinvii del patto come se fossero l'ufficio centrale del patto. L'ufficio del Patto è anche una risorsa per le richieste di collocamento nello Stato per i bambini che rientrano nel campo di applicazione del Patto.
  2. L'Associazione degli amministratori dell'Interstate Compact on the Placement of Children ritiene che alcune nomine di funzionari che sono coordinatori generali delle attività previste dall'accordo negli Stati contraenti siano state fatte dai capi esecutivi degli Stati in ogni caso in cui tale nomina è fatta da un funzionario statale che ha l'autorità delegata dal capo esecutivo dello Stato per fare tale nomina. L'autorità delegata per effettuare le nomine descritte nel presente paragrafo sarà sufficiente se è: specificamente descritta nei documenti dello Stato applicabile che stabiliscono o controllano la nomina o l'impiego di funzionari o dipendenti dello Stato; una responsabilità del funzionario che ha l'autorità delegata che è consueta e accettata nello Stato applicabile; o coerente con le politiche o le pratiche del personale dello Stato applicabile. Qualsiasi coordinatore generale delle attività nell'ambito dell'accordo che sia o sia stato nominato in conformità con il presente paragrafo si considera nominato dal capo esecutivo della giurisdizione applicabile, indipendentemente dal fatto che la nomina abbia preceduto o seguito l'adozione del presente paragrafo. Nessuna persona all'interno di un'agenzia designata dall'autorità competente di uno Stato per formulare raccomandazioni a favore o contro l'accoglienza di un bambino, come dimostrato dalla firma del Modulo 100A, può anche condurre lo studio domiciliare in base al quale viene formulata tale raccomandazione.
  3. Le parole e le frasi utilizzate nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelle contenute nell'accordo, a meno che il contesto non richieda chiaramente un significato diverso.
  4. Questo regolamento è stato emendato ai sensi dell'articolo VII dell'Interstate Compact on Placement of Children (Patto interstatale per l'accoglienza dei bambini) con un'azione dell'Associazione degli amministratori dell'Interstate Compact on Placement of Children (Patto interstatale per l'accoglienza dei bambini) durante la sua riunione annuale dal 4 al 7 maggio 2012; tale emendamento è stato approvato il 5 maggio 2012 ed è in vigore dal 1° luglio 2012.

Regolamento ICPC