Testo completo del Regolamento ICPC n. 6

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Regolamento n. 6
Permesso di collocare il bambino: Limiti di tempo, richiesta di nuovo permesso

Il seguente regolamento, originariamente adottato nel 1991 dall'Associazione degli amministratori dell'accordo interstatale sull'accoglienza dei bambini, viene emendato nel 2001 e dichiarato in vigore, come emendato, a partire dal 2 luglio 2001.

  1. Il permesso di collocare un bambino dato ai sensi dell'Articolo III (d) dell'Interstate Compact on the Placement of Children sarà valido e sufficiente per autorizzare la realizzazione del collocamento identificato nel documento scritto ICPC-100A, con il quale viene dato il permesso, per un periodo di sei (6) mesi a partire dalla data in cui l'amministratore del compact dello Stato ricevente o il suo rappresentante debitamente autorizzato firma il suddetto ICPC-100A.
  2. Se il collocamento autorizzato come descritto nel paragrafo 1 del presente regolamento non viene effettuato entro i sei (6) mesi previsti, l'agenzia di invio può presentare una nuova domanda. In caso di nuova domanda, lo Stato ricevente può richiedere l'aggiornamento dei documenti presentati nella domanda precedente, ma non richiederà un nuovo studio di domicilio, a meno che le leggi dello Stato ricevente non prevedano che lo studio di domicilio precedentemente presentato sia troppo vecchio per essere valido.
  3. Se una licenza di affidamento, una licenza istituzionale o un'altra licenza, permesso o certificato in possesso del destinatario del collocamento proposto è ancora valida e in vigore, o se il destinatario del collocamento proposto continua a essere in possesso di una licenza, permesso o certificato appropriato, lo Stato ricevente non richiederà l'ottenimento di una nuova licenza, permesso o certificato per qualificare il destinatario del collocamento proposto ad accogliere il bambino in affidamento.
  4. In caso di nuova richiesta da parte dell'agenzia d'invio, lo Stato ricevente deve determinare se le esigenze o le condizioni del bambino sono cambiate da quando ha autorizzato inizialmente il collocamento. Lo Stato ricevente può rifiutare il collocamento se ritiene che il collocamento proposto sia contrario all'interesse del minore.
  5. Le parole e le frasi utilizzate nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelle contenute nell'accordo, a meno che il contesto non richieda chiaramente un significato diverso.
  6. Questo regolamento è stato riadottato ai sensi dell'Articolo VII dell'Interstate Compact on Placement of Children con un'azione dell'Associazione degli Amministratori dell'Interstate Compact on Placement of Children nella sua riunione annuale dell'aprile 1999; è stato emendato ai sensi dell'Articolo VII dell'Interstate Compact on Placement of Children con un'azione dell'Associazione degli Amministratori dell'Interstate Compact on Placement of Children nella sua riunione annuale dal 29 aprile al 2 maggio 2001, è stato approvato il 2 maggio 2001 ed è in vigore nella forma emendata a partire dal 2 luglio 2001.

Regolamento ICPC