Testo completo del Regolamento ICPC n. 9

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Regolamento n. 9
Definizione di visita

Il Regolamento n. 9 ("Definizione di visita"), adottato per la prima volta nel 1999, è modificato come segue:

  1. Una visita non è un collocamento ai sensi dell'Interstate Compact on the Placement of Children (ICPC). Le visite e i collocamenti si distinguono in base allo scopo, alla durata e all'intenzione della persona o dell'agenzia responsabile della pianificazione del bambino per quanto riguarda il luogo di residenza del bambino.
  2. Lo scopo di una visita è fornire al bambino un'esperienza sociale o culturale di breve durata, come un soggiorno in un campo o presso un amico o un parente che non ha assunto la responsabilità legale di fornire servizi di assistenza all'infanzia.
  3. Resta inteso che una visita di ventiquattro (24) ore o più comporterà necessariamente la fornitura di alcuni servizi di assistenza all'infanzia da parte della persona o delle persone con cui il bambino soggiorna. La fornitura di questi servizi non altera di per sé il carattere di visita del soggiorno.
  4. Se il soggiorno del minore è previsto per non più di trenta (30) giorni e se lo scopo è quello descritto nel paragrafo 2, si presume che le circostanze costituiscano una visita piuttosto che un collocamento.
  5. Un soggiorno o una proposta di soggiorno di durata superiore a trenta (30) giorni è un collocamento o una proposta di collocamento, ad eccezione del fatto che un soggiorno di durata superiore può essere considerato una visita se inizia e termina nel periodo delle vacanze scolastiche del bambino, come accertato dal calendario accademico della scuola. Una visita non può essere prolungata o rinnovata in modo tale da superare i trenta (30) giorni o il periodo di vacanze scolastiche, a seconda dei casi. Se un soggiorno non ha fin dall'inizio una data finale esplicita, o se la sua durata non è chiara dalle circostanze, sarà considerato un collocamento o un progetto di collocamento e non una visita.
  6. Una richiesta di studio domiciliare o di supervisione fatta dalla persona o dall'agenzia che invia o propone di inviare un minore in visita e che è in corso al momento in cui viene proposta la visita, stabilirà una presunzione confutabile che l'intento del soggiorno o del soggiorno proposto non è una visita.
  7. Una visita come definita in questo regolamento non è soggetta all'Interstate Compact on Placement of Children.
  8. Le parole e le frasi utilizzate nel presente regolamento hanno lo stesso significato di quelle contenute nell'accordo, a meno che il contesto non richieda chiaramente un significato diverso.
  9. Questo regolamento è stato adottato per la prima volta come risoluzione con effetto dal 26 aprile 1983; è stato promulgato come regolamento a partire dall'aprile 1999 ed è stato emendato dagli Amministratori del Patto, agendo congiuntamente e in conformità con l'Articolo VII dell'Accordo Interstatale sull'Affidamento dei Minori, durante la loro riunione annuale dell'aprile 2002, con tali emendamenti in vigore dopo il 27 giugno 2002.

Regolamento ICPC